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Sez. 6, Sentenza n. 10905 del 06/03/2013 Cc. (dep. 07/03/2013) Rv. 254768 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Ostative - Pericolo per l'incolumità personale dell'estradando - Allarmante situazione riferibile allo Stato richiedente - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254768-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole contemplato dall'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., opera esclusivamente nelle ipotesi in cui sia riscontrabile una situazione allarmante riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto alle quali sia comunque possibile attivare una tutela legale. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica Araba d'Egitto per una persona appartenente alla minoranza religiosa copta, in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata ritenendo opportuno un approfondimento istruttorio circa la specifica rilevanza delle vicende inerenti all'attuale contesto politico-istituzionale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)