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Sez. U, Sentenza n. 2512 del 21/02/2002 (Rv. 552403 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Conferimento degli incarichi - Relative controversie - Giurisdizione amministrativa ed ordinaria - Criterio di riparto (nel regime anteriore al D.Lgs. n. 80 del 1998 e alla legge n. 205 del 2000) - Conseguenze - Fase successiva all'avvenuta formazione della graduatoria - Medico in essa utilmente collocato - Posizione di diritto soggettivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Potere del giudice di dichiarare illegittimo il rifiuto di dare corso al convenzionamento nonché di disapplicare l'atto di annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552403-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Nei giudizi instaurati anteriormente alla operatività della nuova disciplina sulla giurisdizione di cui all'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e all'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in tema di controversie inerenti al conferimento degli incarichi di convenzionamento da parte delle aziende unità sanitarie locali ai medici professionisti aventi i requisiti previsti dalla legge, il riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario, da farsi alla stregua del binomio interesse legittimo - diritto soggettivo, deve avvenire distinguendo la fase relativa alla formazione della graduatoria, in relazione alla quale sussiste il potere discrezionale della P.A. in ordine alla valutazione del titoli fatti valere dei singoli candidati, da quella, successiva, comportante esclusivamente la conclusione di una convenzione di diritto privato; ne consegue che la controversia relativa a quest'ultima fase - nella quale, essendo stata definita la graduatoria, l'amministrazione deve procedere alla stipulazione delle convenzioni sulla base dell'ordine progressivo della medesima e delle preferenze formulate dai medici interessati, non residuando spazio alcuno per l'esercizio di un potere discrezionale attinente alla scelta dei candidati - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, cui compete, ricorrendone le condizioni, il potere tanto di dichiarare illegittimo il rifiuto opposto dall'amministrazione all'attuazione della graduatoria, quanto di disapplicare, ove illegittimo, l'eventuale formale provvedimento di annullamento emanato in violazione del diritto soggettivo alla stipulazione della convenzione maturato dall'interessato.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)