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Sez. 5, Sentenza n. 12165 del 05/02/2002 Ud. (dep. 28/03/2002) Rv. 221897 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATIBILITÀ | Trascrizione del contenuto di intercettazioni - Operatività delle cause di incapacità e incompatibilità del perito - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221897-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATIBILITÀ

L'incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di perito prevista dall'art. 222, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. non opera con riguardo all'attività di trascrizione delle intercettazioni, disciplinata dall'art. 268, comma 7, cod. proc. pen., atteso che il rinvio contenuto in tale disciplina alle forme, ai modi ed alle garanzie previste per l'espletamento delle perizie è da intendersi limitato alle norme concernenti le formalità di nomina, lo svolgimento delle operazioni e le relative comunicazioni, con esclusione invece, della equiparazione al perito della persona chiamata a eseguire le trascrizioni, dovendo questa - a differenza del perito, la cui funzione è quella di esprimere un "parere", ossia un "giudizio tecnico" - porre in essere soltanto una "operazione tecnica" connessa non ad un "giudizio" ma ad una finalità di tipo "ricognitivo".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 222, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 7, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)