Sez. 1, Sentenza n. 26700 del 26/03/2009 Ud. (dep. 01/07/2009) Rv. 244708 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATABILITÀ | Trascrizione del contenuto di intercettazioni - Operatività delle cause di incompatibilità del perito - Esclusione - Fondamento.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATABILITÀ
L'incompatibilità ad assumere l'ufficio di perito per chi è stato nominato consulente tecnico in un procedimento connesso, prevista dall'art. 222, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non opera con riguardo all'attività di trascrizione delle intercettazioni, disciplinata dall'art. 268, comma settimo, cod. proc. pen., atteso che il rinvio contenuto in tale norma alle forme, ai modi ed alle garanzie previste per l'espletamento delle perizie non comporta l'equiparazione del trascrittore al perito, dovendo il primo - a differenza del secondo, chiamato ad esprimere un "giudizio tecnico" - porre in essere soltanto una "operazione tecnica", non implicante alcun contributo tecnico-scientifico e connessa esclusivamente a finalità di tipo "ricognitivo".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)