Sez. L, Sentenza n. 1556 del 10/03/1982 (Rv. 419373 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - NECESSITÀ - CIRCOSTANZE GIUSTIFICANTI L'OPPOSIZIONE DEL TERMINE - ESCLUSIONE - PROVA RELATIVA - LIMITAZIONE DEI MEZZI - INSUSSISTENZA - ONERE - DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - NECESSITÀ - CIRCOSTANZE GIUSTIFICANTI L'OPPOSIZIONE DEL TERMINE - ESCLUSIONE - PROVA RELATIVA - LIMITAZIONE DEI MEZZI - INSUSSISTENZA - ONERE - DEL DATORE DI LAVORO.*
L'art. 1, terzo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 230, stabilendo che "l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto", non ha riferito il requisito della Forma scritta, diretto a tutelare il contraente più debole, anche all'enunciazione delle particolari circostanze di fatto che giustificano il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato. È, pertanto, sufficiente che risultino per iscritto il termine e le mansioni alle quali il lavoratore dipendente sarà in concreto adibito, mentre, per il principio della libertà della Forma e della prova, il datore di lavoro, su cui grava il relativo Onere, potrà indicare e dimostrare, senza restrizioni formali, la sussistenza degli altri elementi che giustificano l'apposizione del termine. (Conf 3517/81, mass n 414123; (Conf 2022/80, mass n 405658; (Conf 603/75, mass n 373922; (Conf 2517/72, mass n 360004).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)