Sez. L, Sentenza n. 3517 del 28/05/1981 (Rv. 414123 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - LIMITI - PER LE PARTICOLARI SITUAZIONI LEGITTIMANTI IL RICORSO A CONTRATTI A TERMINE - ESCLUSIONE - PROVA DI TALI SITUAZIONI - PRESCRIZIONI FORMALI - INSUSSISTENZA - ONERE - SPETTANZA AL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - LIMITI - PER LE PARTICOLARI SITUAZIONI LEGITTIMANTI IL RICORSO A CONTRATTI A TERMINE - ESCLUSIONE - PROVA DI TALI SITUAZIONI - PRESCRIZIONI FORMALI - INSUSSISTENZA - ONERE - SPETTANZA AL DATORE DI LAVORO.*
A norma dell'art 1, terzo comma, della legge 18 aprile 1962, n 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, la Forma scritta ad substantiam e richiesta solo per l'apposizione del termine di durata del rapporto di lavoro, e non anche per le particolari situazioni di fatto che, a norma degli artt 1 e 2 della stessa legge, giustificano il ricorso a contratti a termine e la relativa proroga. La prova di queste situazioni, infatti, non e soggetta a prescrizioni formali e deve essere fornita dal datore di lavoro secondo i principi generali sulla ripartizione dell'Onere probatorio. (Conf 2022/80, mass n 405658; (Conf 603/75, mass n 373922).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)