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Sez. L, Sentenza n. 603 del 15/02/1975 (Rv. 373922 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - ATTO SCRITTO - PATTUIZIONE DEL TERMINE - NECESSITA - RELATIVE CONDIZIONI LEGALI - ESCLUSIONE - PROVA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1975-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373922-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - FORMA - ATTO SCRITTO - PATTUIZIONE DEL TERMINE - NECESSITA - RELATIVE CONDIZIONI LEGALI - ESCLUSIONE - PROVA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO.*

Per la validita dell'apposizione di un termine di durata ai contratti di lavoro subordinato e, bensi, necessario l'atto scritto, ma da questo deve risultare soltanto la pattuizione del termine e non anche la sussistenza delle particolari situazioni di fatto che, a norma degli artt 1 e 2 della legge 18 aprile 1962 n 230, giustificano tale pattuizione e la relativa proroga. La prova di queste situazioni non e, infatti, soggetta a prescrizioni formali, e deve essere fornita dal datore di lavoro secondo i principi generali sulla ripartizione dell'Onere probatorio. (V 2517/72, mass nn 060003, 360004).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2097, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)