Sez. 1, Ordinanza n. 20271 del 20/10/2005 (Rv. 584206 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Competenza territoriale - Ricorsi relativi a processi svoltisi dinanzi alla Corte di cassazione - Inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 89 del 2001 - Riferimento al criterio generale di cui all'art. 20 cod. proc. civ. - Luogo di origine o di adempimento dell'obbligazione - Individuazione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il principio secondo il quale la competenza territoriale per la trattazione dei ricorsi riguardanti ritardi verificatisi in processi celebrati dinanzi a giudici non ordinari, e quindi non articolati su base distrettuale, dev'essere individuata non già secondo il criterio previsto dall'art. 11 cod. proc. pen., al quale rinvia l'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, ma in base ai principi generali, va esteso anche ai ricorsi relativi a giudizi svoltisi dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto avente competenza nazionale; in tali ipotesi, pertanto, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., è competente a giudicare, a discrezione dell'attore, la corte d'appello del luogo in cui è sorta o dev'essere eseguita l'obbligazione, e quindi la Corte d'appello di Roma, nel cui distretto ha sede la Corte di cassazione, ovvero quella nel cui distretto è posta la residenza dell'attore, ed ha sede la tesoreria provinciale dello Stato, deputata al pagamento di quanto sarà ritenuto dovuto dal giudice competente.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 54, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 278, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 287
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)