Sez. 1, Sentenza n. 18233 del 26/03/2019 Cc. (dep. 02/05/2019) Rv. 275469 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - ESTINZIONE DEL REATO | Estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen. - Iscrizione nel casellario giudiziale - Cancellazione - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - ESTINZIONE DEL REATO
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e delle condizioni di cui all'art. 445 cod. proc. pen. non comporta anche la cancellazione dell'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale, in quanto detta iscrizione non rientra tra gli effetti penali della condanna di cui è prevista l'estinzione ed è contemplata dall'art. 5 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, unicamente per i reati di competenza del giudice di pace.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)