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Sez. 1, Sentenza n. 1979 del 22/06/1971 (Rv. 352580 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - ART 25 DELLA LEGGE N 246 DEL 1963 - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - RATE D'IMPOSTA NON ANCORA SCADUTE O NON PAGATE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - OBBLIGO DI PAGAMENTO - INSUSSISTENZA - ISCRIZIONE A RUOLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352580-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - ART 25 DELLA LEGGE N 246 DEL 1963 - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - RATE D'IMPOSTA NON ANCORA SCADUTE O NON PAGATE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - OBBLIGO DI PAGAMENTO - INSUSSISTENZA - ISCRIZIONE A RUOLO - IRRILEVANZA.*

In base ai principi insiti negli art 136 cost, e 30, terzo comma della l 11 marzo 1953, n 87, la sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1966, n 44, che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art 25, secondo comma della l 5 marzo 1963, n 246, concernente l'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, esplica i suoi effetti sul rapporto tributario sorto in base alla norma dichiarata illegittima nel senso che - ancorche iscritte a ruolo, per effetto di concordato o altrimenti - non sono piu dovute le rate di imposte non ancora scadute o, comunque, non ancora soddisfatte entro il giorno della pubblicazione della detta sentenza nella Gazzetta ufficiale. (nella specie, la iscrizione a ruolo era stata successiva alla pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale). (Conf 3822'69, mass n 344143).*

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)