Sez. 1, Sentenza n. 3168 del 23/11/1973 (Rv. 366973 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - CONCORDATO SULL'IMPOSTA RETROATTIVA SULLE VENDITE DELLE AREE FABBRICABILI, ANTERIORE ALLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RIPETIZIONE DELL'IMPOSTA PAGATA DOPO DETTA PRONUNCIA - AMMISSIBILITA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - CONCORDATO SULL'IMPOSTA RETROATTIVA SULLE VENDITE DELLE AREE FABBRICABILI, ANTERIORE ALLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RIPETIZIONE DELL'IMPOSTA PAGATA DOPO DETTA PRONUNCIA - AMMISSIBILITA.*
Il concordato tributario definisce solo l'aspetto quantitativo del rapporto d'imposta, ma non estende i suoi effetti alla materia concernente la sussistenza del debito ne implica alcuna rinuncia alla contestazione di essa. Pertanto il perfezionamento del concordato concernente l'imposta retroattiva sulle alienazioni delle aree fabbricabili, di cui all'art 25, comma secondo, legge 5 marzo 1963, n 246, benche avvenuto anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n 44 del 23 maggio 1966, non impedisce al contribuente la ripetizione dell'imposta iscritta a ruolo e pagata dopo la data predetta. (V 3225/72, mass n 361027; 1453/72, mass n 358094; (V 646/72, mass nn 356704 e 356705; 2107/71, mass n 352822; (V 1979/71, mass n 352580; 3822/69, mass n 344143).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)