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Sez. 5, Sentenza n. 20964 del 16/10/2015 (Rv. 637027 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Buoni sconto o buoni rimborso - Termine biennale di decadenza - Applicabilità - Condizioni - Decorrenza.
Stato
decisa il 2015-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637027-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema d'IVA, il diritto del produttore al rimborso dell'imposta non più dovuta a seguito della diminuzione dell'imponibile effettuata in considerazione dell'utilizzazione, da parte dei consumatori finali, di buoni sconto o buoni rimborso, distribuiti in virtù di autonome e spontanee scelte imprenditoriali, è soggetto, ove non sia stato esercitato in sede di dichiarazione annuale, al termine decadenziale biennale ex art. 21, comma 2, del d.lgs n. 546 del 1992, che decorre dal giorno in cui si è verificato il presupposto del rimborso e, cioè, dal giorno in cui il produttore ha restituito, a seconda della tipologia del buono, al distributore o al consumatore finale una quota del prezzo pagato da quest'ultimo, comprensiva dell'imponibile e dell'imposta, ed ha provveduto alla variazione dell'imponibile ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)