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Sez. 3, Sentenza n. 11650 del 03/08/2002 (Rv. 556604 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Presupposti di fatto del principio di diritto enunciato - Vincolatività - Effetti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556604-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

La sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine al principio di diritto affermato, ma anche in ordine alle questioni di fatto costituenti presupposto necessario ed inderogabile della pronuncia, giacché il riesame di esse tenderebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della pronuncia della Cassazione, la quale, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta, ma agli effetti della concreta decisione della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)