Sez. 3, Sentenza n. 12747 del 17/11/1999 (Rv. 531218 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Determinazione della sanzione - Limite previsto dall'art. 204, comma primo del cod. della strada per l'ordinanza prefettizia - Applicabilità del limite alla valutazione di congruità effettuato dal giudice in sede di processo di opposizione - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE
Il giudice adito a norma degli artt. 22 e 23 della legge 689 del 1981 in sede di opposizione all'ordinanza-ingiunzione prefettizia di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per le infrazioni al codice della strada non è vincolato, nella determinazione della misura della sanzione pecuniaria, al livello minimo che l'art. 204, comma primo cod. della strada impone al prefetto (il doppio del minimo della sanzione edittale), essendo, diversamente, tenuto a determinare l'ammontare della sanzione in relazione ad un completo apprezzamento delle risultanze processuali, con l'osservanza dei criteri dettati dall'art. 195, comma secondo del codice stesso, senza tuttavia poter determinare la sanzione in misura superiore a quella stabilità dal prefetto. (v. Corte Cost. n. 67 del 1994; n. 350 del 1994; n. 366 del 1994; n. 286 del 1996; n. 324 del 1997; n. 306 del 1998).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)