Sez. 5, Sentenza n. 24065 del 10/11/2006 (Rv. 593952 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Imposta pagata "a monte" - Diritto alla detrazione - Condizioni - Inerenza al compimento di operazioni imponibili.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, il versamento all'Erario dell'imposta indicata in fattura non comporta necessariamente il diritto del cessionario alla detrazione, la quale compete soltanto quando le operazioni indicate in fattura siano state effettivamente utilizzate dal cessionario per il compimento di operazioni imponibili.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)