diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2209 del 02/03/1987 (Rv. 451444 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PAGAMENTO TARDIVO, PRIMA O NEL CORSO DEL GIUDIZIO, DELLA SOLA SOMMA CAPITALE DOVUTA AL LAVORATORE - RIVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451444-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PAGAMENTO TARDIVO, PRIMA O NEL CORSO DEL GIUDIZIO, DELLA SOLA SOMMA CAPITALE DOVUTA AL LAVORATORE - RIVALUTAZIONE MONETARIA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia pagato tardivamente (prima o nel corso del giudizio) soltanto la somma capitale dovuta al lavoratore, la Determinazione della rivalutazione monetaria spettante a quest'ultimo esige il compimento di due operazioni, delle quali la prima è volta a stabilire l'entità della rivalutazione relativa al periodo compreso fra la data di maturazione del credito e quella del detto pagamento (configurante un adempimento parziale in quanto non comprensivo del danno da svalutazione) e la seconda è volta a stabilire la rivalutazione dell'importo, risultante da tale prima operazione, in relazione al periodo compreso fra la data del pagamento della sorte e quello della pronuncia giudiziale, ferma la decorrenza degli interessi sulle somme dovute a titolo di rivalutazione. (V 5875/86, mass n 448274; (V 425/85, mass n 438637; (V 1146/84, mass n 433283).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)