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Sez. L, Sentenza n. 5875 del 03/10/1986 (Rv. 448274 - 01)

SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PAGAMENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DEL CREDITO DEL LAVORATORE - DETERMINAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448274-01

SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PAGAMENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO DEL CREDITO DEL LAVORATORE - DETERMINAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA - CRITERI.*

Nel caso in cui il datore di lavoro, abbia, nel corso del giudizio, pagato interamente l'importo capitale del credito del lavoratore, senza riconoscergli alcunché a titolo di svalutazione, la Determinazione della rivalutazione monetaria che al lavoratore compete ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. esige il compimento di due operazioni, delle quali la prima è volta a stabilire l'entità della rivalutazione afferente al periodo compreso fra la data di maturazione del credito e quella del detto pagamento e la seconda è volta a stabilire la rivalutazione dell'importo della somma risultante da tale prima operazione in relazione al periodo compreso fra la data del pagamento della sorte e quella della pronuncia giudiziale, ferma la decorrenza degli interessi, fino alla pubblicazione della sentenza ed al saldo effettivo, sulle frazioni di capitale via via rivalutate in base agli indici di valutazione. (V 1076/86, mass n 444577; (Conf 425/85, mass n 438637).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)