diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3465 del 27/11/1971 (Rv. 355087 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE PER MOROSITA - ECCEZIONE DEL CONVENUTO DI ILLEGALITA DELL'AUMENTO GIA CORRISPOSTO - ACCERTAMENTO INCIDENTALE DELLA MISURA DEL CANONE - POTERE DEL GIUDICE IN SEDE ORDINARIA - SUSSISTENZA - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355087-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI DEL CANONE - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE PER MOROSITA - ECCEZIONE DEL CONVENUTO DI ILLEGALITA DELL'AUMENTO GIA CORRISPOSTO - ACCERTAMENTO INCIDENTALE DELLA MISURA DEL CANONE - POTERE DEL GIUDICE IN SEDE ORDINARIA - SUSSISTENZA - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - CONDIZIONI.*

Il giudice, adito in Sede ordinaria per la risoluzione del contratto di locazione per morosita del conduttore, non puo ritenere moroso quest'ultimo per la sola ragione che egli abbia pagato il canone nella misura che riconosceva dovuta, astenendosi dal versare, perche ritenuti superiori alla misura massima legale, aumenti prima corrisposti, senza previamente chiedere la Determinazione giudiziale, ma dovra invece procedere incidenter tantum all'accertamento di cui sopra al solo fine di acquisire la premessa indispensabile per l'emanazione della pronunzia; e soltanto se, in esito all'accertamento stesso, il canone versato risulti inferiore a quello legalmente dovuto, dichiararsi inadempiente il conduttore, salva la valutazione della colpevolezza e dell'importanza dell'inadempimento. (Conf 2506'69, mass n 342061).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1453, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)