Sez. 1, Sentenza n. 2673 del 09/07/1975 (Rv. 376644 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - CORRISPONDENZA AL VALORE DEL FONDO DEL PROPRIETARIO - RIFERIMENTO AL PERIODO DELL'OCCUPAZIONE - OBBLIGATORIETA - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - CORRISPONDENZA AL VALORE DEL FONDO DEL PROPRIETARIO - RIFERIMENTO AL PERIODO DELL'OCCUPAZIONE - OBBLIGATORIETA - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE - ESCLUSIONE.*
Poiche l'indennita di occupazione deve corrispondere all'effettivo pregiudizio subito dal proprietario e, quindi, all'effettivo valore del mancato godimento nel periodo dell'occupazione, non puo trovare applicazione il criterio generale di commisurare tale indennita al valore del fondo nei casi in cui al momento della liquidazione il valore del fondo si discosti da quello che il bene stesso rappresentava nel biennio dell'occupazione, come, ad esempio, avviene allorche, a causa di fenomeni di urbanizzazione o per l'andamento del mercato, un terreno sia enormemente aumentato di valore negli anni. (V 1688/74, mass n 369862).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)