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Sez. 1, Sentenza n. 3806 del 09/05/1990 (Rv. 467049 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE - ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ENTE BENEFICIARIO DELL'ESPROPRIAZIONE - COMUNE - OCCUPAZIONE DELLE AREE ATTUATE DAGLI ENTI E COOPERATIVE INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE - ININFLUENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467049-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE - ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ENTE BENEFICIARIO DELL'ESPROPRIAZIONE - COMUNE - OCCUPAZIONE DELLE AREE ATTUATE DAGLI ENTI E COOPERATIVE INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE - ININFLUENZA - CONSEGUENZE.*

Nella espropriazione disposta, a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, beneficiario dell'espropriazione, quindi, proprietario delle aree espropriate, è soltanto il comune, anche quando l'occupazione delle aree viene attuata dagli enti, istituti cooperative incaricati della realizzazione dei programmi, a norma dell'art. 60 della citata legge n. 865/1971, giacché in tal caso gli enti suddetti agiscono d'intesa con l'ente territoriale in nome e per conto di quest'ultimo. Ne consegue che il comune è l'unico obbligato verso l'espropriato al pagamento dell'indennità di espropriazione (e dell'eventuale indennità di occupazione legittima), e quindi il solo legittimato passivo nel giudizio con cui l'espropriato si opponga alla stima dell'indennità effettuata in Sede amministrativa. (V 2048/89, mass n 462629; (Conf 7079/88, mass n 461243; (Conf 7014/88, mass n 461198; (Conf 3566/87, mass n 452526).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)