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Sez. 1, Sentenza n. 7014 del 22/12/1988 (Rv. 461198 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI - PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ - SOGGETTO OBBLIGATO - COMUNE.*
Stato
decisa il 1988-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461198-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - AREE FABBRICABILI - PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ - SOGGETTO OBBLIGATO - COMUNE.*

In tema di espropriazione di suoli per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare ai sensi della legge n. 865 del 1971, beneficiario delle espropriazioni e, quindi, proprietario delle aree espropriate, nonché obbligato al pagamento delle relative indennità è il comune, anche nei casi in cui abbia accolto, ai sensi dell'art. 60 della legge, la richiesta dei futuri concessionari di procedere direttamente all'acquisizione delle aree, dovendosi ritenere che, in tal caso, l'attività dei delegati si esaurisca nel compimento, in nome e per conto dello ente territoriale, degli Atti necessari a conseguire il provvedimento ablatorio. (Conf 3566/1987, mass n 452526; (Conf 2489/1985, mass n 440326).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)