Sez. 3, Sentenza n. 2905 del 28/07/1975 (Rv. 376957 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE - RILEVABILITA DI UFFICIO - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DAL PROCURATORE - NECESSITA - MANCANZA DI DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE - EFFETTI - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTANTE - LICEITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE - RILEVABILITA DI UFFICIO - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DAL PROCURATORE - NECESSITA - MANCANZA DI DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE - EFFETTI - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DEL RAPPRESENTANTE - LICEITA.*
La cessazione, in corso di causa, della rappresentanza legale della parte costituita, per compimento della maggiore eta, non puo essere rilevata di ufficio dal giudice, e non produce alcun effetto fino a che detto mutamento di stato non venga dichiarato o notificato dal procuratore, a norma dell'art 300 cod proc civ; in difetto, deve ritenersi regolare, anche dopo il raggiungimento della maggiore eta da parte del figlio rappresentato dal genitore, la notificazione a quest'ultimo degli Atti processuali (nella specie dell'appello) e, in genere, la prosecuzione del processo nei suoi confronti. (V 767/70, mass n 346056; 461/64, mass n 300582).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)