Sez. U, Sentenza n. 12167 del 10/12/1993 (Rv. 484659 - 01)
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - In genere | Natura - Soggetti legittimati a partecipare.
Giurisdizione civile - Regolamento di giurisdizione - In genere
Il ricorso per regolamento di giurisdizione - che non è un mezzo di impugnazione, di guisa che non postula, ai fini della sua ammissibilità, che la parte istante indichi anche quale sia, a suo avviso, il giudice fornito di competenza giurisdizionale - introduce un procedimento al quale sono legittimati a partecipare tutti coloro che siano parti nel giudizio "a quo", al giudice del quale soltanto spetta di risolvere eventuali questioni attinenti alla legittimità dell'intervento di taluna di queste nel giudizio stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)