Sez. L, Sentenza n. 5635 del 16/11/1985 (Rv. 442828 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - CONSORZIO COSTITUITO DA AGRICOLTORI DI UNA DETERMINATA ZONA - IRRIGAZIONE DEI FONDI DEI CONSORZIATI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLA PER CONNESSIONE - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA ANTINFORTUNISTICA DEL SETTORE AGRICOLO.*
IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - CONSORZIO COSTITUITO DA AGRICOLTORI DI UNA DETERMINATA ZONA - IRRIGAZIONE DEI FONDI DEI CONSORZIATI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLA PER CONNESSIONE - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA ANTINFORTUNISTICA DEL SETTORE AGRICOLO.*
L'attività di irrigazione svolta da un consorzio liberamente costituito dagli agricoltori di una determinata zona, per conto e nell'interesse del gruppo di aziende agricole dei fondi consorziati, va considerata di natura agricola per connessione, come quella corrispondente esercitata dal singolo imprenditore, in quanto, essendo necessaria ad integrare il rendimento naturale della terra ed a valorizzare razionalmente il suo prodotto, si inserisce tra le attività che qualificano l'impresa come agricola, in modo da formare con i rimanenti fattori della produzione un unico complesso organico; consegue che detta attività è soggetta alla disciplina antinfortunistica del settore agricolo e non alle norme della Assicurazione obbligatoria per il settore industriale. (V 1735/82, mass n 419575; (V 6420/80, mass n 410175; (Conf 2118/79 mass n 398481).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)