Sez. L, Sentenza n. 1735 del 17/03/1982 (Rv. 419575 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ATTIVITÀ DI IRRIGAZIONE SVOLTA DA UN CONSORZIO OBBLIGATORIO - NORMATIVA PER IL SETTORE AGRICOLO O INDUSTRIALE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ATTIVITÀ DI IRRIGAZIONE SVOLTA DA UN CONSORZIO OBBLIGATORIO - NORMATIVA PER IL SETTORE AGRICOLO O INDUSTRIALE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'attività d'irrigazione svolta da un consorzio obbligatorio per il conseguimento di finalità d'interesse generale (distinto da quello delle singole imprese agricole consorziate), come quella di assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore Esercizio delle utenze, con assoggettamento del consorzio medesimo ad una particolare disciplina pubblicistica per quanto attiene alla sua obbligatorietà, alla sua Costituzione, ai controlli ed all'attribuzione ad esso dei poteri coattivi per l'imposizione e la riscossione delle quote a carico dei consorziati, non è riferibile alle singole imprese consorziate e può quindi ritenersi non già connessa rispetto alla coltivazione dei fondi appartenenti a tali imprese, ma propria di un ente separato e sopraordinato, con conseguente suo assoggettamento alla disciplina antinfortunistica del settore industriale invece che agricolo. (Conf 1000/75, mass n 374392).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Regio Decr. 02/10/1922 num. 1747, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)