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Sez. L, Sentenza n. 6420 del 12/12/1980 (Rv. 410175 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - CONSORZIO INIZIALMENTE COSTITUITO PER L'ATTIVITA DI IRRIGAZIONE PER CONTO E NELL'INTERESSE DI UN GRUPPO DI AZIENDE AGRICOLE, E SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE IN CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - NATURA AGRICOLA.*
Stato
decisa il 1980-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410175-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - CONSORZIO INIZIALMENTE COSTITUITO PER L'ATTIVITA DI IRRIGAZIONE PER CONTO E NELL'INTERESSE DI UN GRUPPO DI AZIENDE AGRICOLE, E SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE IN CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - NATURA AGRICOLA.*

L'attivita di irrigazione di un consorzio, liberamente costituito dagli agricoltori di una determinata zona e trasformato poi in consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del RD 13 febbraio 1933 n 215, per conto e nell'interesse del gruppo di aziende agricole consorziali idealmente riuniti, va considerato di natura agricola per connessione come quella esercitata dal singolo imprenditore giacche, essendo necessaria ad integrare il rendimento naturale della terra ed a valorizzare razionalmente il prodotto si inserisce tra le attivita qualificatrici dell'impresa agricola in modo da formare con i rimanenti fattori della produzione un unico complesso organico. Tale attivita, pertanto, e soggetta alla disciplina della tutela antinfortunistica nel settore agricolo e non alle norme sulla Assicurazione contro gli infortuni nell'industria, essendo irrilevante ai predetti fini che il consorzio sia in grado di conseguire, con il complesso delle sue opere, risultati piu efficaci di quelli che ciascun imprenditore avrebbe potuto ottenere da solo. (V 2116/79, mass n 398481; (V 2115/79, mass n 398480; (V 2055/75, mass n 380882).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)