Sez. L, Sentenza n. 1563 del 26/01/2006 (Rv. 586319 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Accordi collettivi nazionali medici convenzionati - Fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto - Configurabilità - Esclusione - Decreto presidenziale conclusivo del procedimento di produzione normativa - Natura di atto di normazione secondaria - Conseguenze - Applicabilità della disciplina in tema di abrogazione di leggi - D.P.R. n. 314 del 1990 e quota aggiuntiva professionale - Successivo d.P.R. n. 484 del 1996 regolante nuovo trattamento - Effetto abrogativo - Conseguenze.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
L'accordo collettivo reso esecutivo con d.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, regola per intero, a decorrere dal 1° gennaio 1995, i rapporti dei medici di medicina generale e, avendo ai sensi dell'art. 18 durata triennale, scadeva il 31 dicembre 1997. Ne deriva che, a partire dal 1° gennaio 1995, i suddetti rapporti erano disciplinati non più dal d. P.R. 28 settembre 1990, n. 314, che prevedeva tra le varie voci del trattamento economico la c.d. "quota aggiuntiva professionale", ma dal nuovo accordo munito di efficacia retroattiva, con la conseguenza che le attività prima remunerate con la predetta quota aggiuntiva sono compensate, a decorrere dalla menzionata data del 1° gennaio 1995, con l'onorario professionale, con l'effetto che, se fosse conservata dai medici la quota aggiuntiva corrisposta nel periodo transitorio, essi sarebbero compensati due volte per le medesime prestazioni, senza che si possa parlare di lesione di diritti quesiti, poiché il nuovo accordo ha apportato un miglioramento complessivo del trattamento economico (per come dimostrato dalla circostanza che, per il periodo transitorio, le aziende sanitarie locali hanno corrisposto un conguaglio malgrado la ritenuta della quota aggiuntiva professionale).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, DPR 28/09/1990 num. 314 art. 41 CORTE COST., DPR 22/07/1996 num. 484 art. 18, DPR 22/07/1996 num. 484 art. 45, Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, Preleggi art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)