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Sez. L, Sentenza n. 10980 del 25/07/2002 (Rv. 556231 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Accordi collettivi nazionali medici convenzionati - Fonte negoziale diretta di disciplina del rapporto - Configurabilità - Esclusione - Decreto presidenziale conclusivo del procedimento di produzione normativa - Natura di atto di normazione secondaria - Conseguenze - Applicabilità della disciplina in tema di abrogazione di leggi - d.P.R. n. 314 del 1990 e quota aggiuntiva professionale - Successivo d.P.R. n. 484 del 1996 regolante nuovo trattamento - Effetto abrogativo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556231-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

In tema di successione degli accordi collettivi per la disciplina dei rapporti dei medici convenzionati, stipulati ai sensi dell'art. 4 comma nono della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, (accordi che non costituiscono fonte diretta di disciplina del rapporto considerato, ma rappresentano soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa che si conclude con l'emanazione di un d.P.R. avente per contenuto un atto di normazione secondaria la cui violazione o falsa applicazione può essere denunziata in cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) devono applicarsi il principio generale di irretroattività; nonché la norma dettata dall'art. 15 disp. prel. cod. civ. prevedente l'istituto dell'abrogazione nella successione delle leggi, con la conseguenza che il d.P.R. n. 484 del 1996, introduttivo di un nuovo trattamento economico per i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, deve ritenersi abrogativo del precedente istituto della quota aggiuntiva professionale, previsto dal d.P.R. n. 314 del 1980, dovendo perciò escludersi il cumulo di tale istituto e il nuovo trattamento con decorrenza da data anteriore (1 gennaio 1995) a quella della sua entrata in vigore, impedendone il cumulo con il nuovo trattamento.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 12, Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 15, DPR 28/09/1990 num. 314 art. 41 CORTE COST., DPR 22/07/1996 num. 484 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)