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Sez. 3, Sentenza n. 9839 del 25/08/1992 (Rv. 478618 - 01)

Fidejussione - Per obbligazioni future o condizionali | Fidejussione prestata a favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con un terzo (fidejussione "omnibus") - Validità ed efficacia - Controversia relativa - Sopravvenuta modifica degli artt. 1938 e 1956 cod. civ. ai sensi dell'art. 10 della legge n. 154 del 1992 - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1992-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478618-01

Fidejussione - Per obbligazioni future o condizionali

Nella controversia inerente alla validità ed efficacia della fidejussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con un terzo (fideiussione cosiddetta "omnibus"), non influisce la sopravvenienza della legge 17 febbraio 1992 n. 154, il cui art. 10 modifica gli artt. 1938 e 1956 cod. civ. (imponendo la fissazione dell'importo massimo garantito e negando la possibilità di preventiva rinuncia del fidejussore ad avvalersi della liberazione), atteso che dette innovazioni operano, ai sensi del successivo art. 11, dopo il decorso di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)