diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2655 del 26/03/1997 (Rv. 503259 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503259-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE

Il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale non è la valutazione della prestazione in sè astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte secondo le circostanze ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sulla situazione contrattuale concreta (nella specie la S. C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva provveduto alla riduzione della penale, sul rilievo che il promittente acquirente di un immobile aveva conseguito il possesso all'atto della stipula del contratto preliminare e che in ragione della particolare situazione del mercato immobiliare, doveva escludersi che la ritardata trascrizione del contratto definitivo di vendita avesse comportato per l'acquirente un particolare pregiudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)