Sez. 3, Sentenza n. 9298 del 03/09/1999 (Rv. 529623 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Criteri - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE
Il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale è rappresentato dall'interesse che la parte, secondo le circostanze, ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita. (Detti criteri la S.C. ha ritenuto non esattamente applicati dai giudici di merito nella fattispecie, in cui due dei soci di una cooperativa edilizia, che avevano avuta assegnata una villetta, avevano stipulato con l'amministratore della cooperativa ed altro soggetto una clausola penale per il caso di ritardo nell'adempimento della cancellazione dell'ipoteca di cui l'immobile era gravato entro il termine convenuto: il Tribunale prima, e la Corte d'appello poi, avevano ritenuto che l'ammontare della penale non fosse stato pattuito in misura manifestamente eccessiva alla stregua del rapporto tra valore dell'immobile ed entità del credito garantito dall'ipoteca. La S.C. ha, invece, rilevato che essendo stata la penale pattuita non per il caso che l'immobile andasse perduto nell'espropriazione promossa dal creditore, ma per il caso che ne rimanesse ostacolata la libera commerciabilità, la valutazione avrebbe dovuto essere compiuta ponendo l'entità della penale in rapporto con il valore di assegnazione dell'immobile, in modo da stabilire se la somma convenuta potesse esprimere in modo equo, ragionevole e non eccessivo il pregiudizio che le parti avrebbero potuto risentire ove avessero inteso rivendere il bene).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)