Sez. 3, Sentenza n. 15497 del 05/11/2002 (Rv. 558233 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Criteri - Fattispecie in tema di penale per il ritardo nel rilascio di immobile.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE
Il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale non è la valutazione della prestazione in sè astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte secondo le circostanze ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ridotto la penale, stabilita per il ritardo del rilascio di un immobile alla fine della locazione, ad un importo che superava di circa il 20 per cento l'ammontare del canone).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)