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Sez. 6, Sentenza n. 35327 del 18/07/2013 Ud. (dep. 22/08/2013) Rv. 256097 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Valutazione di attendibilità della dichiarazione accusatoria - Valutazione frazionata - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256097-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO

In tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, sempre che non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante. (Fattispecie in cui è stata annullata con rinvio la sentenza impugnata che aveva utilizzato le dichiarazioni di un collaboratore il quale aveva affermato di avere appreso propositi omicidiari maturati nel clan avverso per essere stato ammesso a riunioni riservate di questo, senza che venisse fornita alcuna spiegazione per escludere l'inverosimiglianza di tali propalazioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)