Sez. 1, Sentenza n. 24466 del 17/03/2006 Ud. (dep. 14/07/2006) Rv. 234412 - 01
PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Valutazione probatoria - Valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie - Ammissibilità - Condizioni.
PROVE - CHIAMATA DI CORREO
La valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie di un chiamante in correità è ammissibile a condizione che non esista un'interferenza fattuale e logica tra la parte della narrazione ritenuta falsa o non confermata e le restanti parti che siano intrinsecamente attendibili e che reggano alla verifica giudiziale di riscontro, con la logica conseguenza che l'interferenza fattuale tra una serie di episodi della narrazione impedisce, accertata la falsità di alcuni, di concludere per la veridicità degli altri.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)