Sez. L, Sentenza n. 4734 del 23/12/1976 (Rv. 383475 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 2 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 - SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - APPLICABILITA DELLA PREDETTA DISCIPLINA ANCHE ALL'IPOTESI DI LICENZIAMENTO DI TUTTI I DIPENDENTI PER CHIUSURA DELL'UNITA PRODUTTIVA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 2 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 20 DICEMBRE 1950 - SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE - APPLICABILITA DELLA PREDETTA DISCIPLINA ANCHE ALL'IPOTESI DI LICENZIAMENTO DI TUTTI I DIPENDENTI PER CHIUSURA DELL'UNITA PRODUTTIVA - LIMITI.*
La norma di cui all'art 2 dell'accordo interconfederale sui licenziamenti per riduzione del personale 20 dicembre 1950, secondo cui l'azienda deve individuare i lavoratori da licenziare sulla base di concorrenti criteri delle esigenze tecniche, dell'anzianita e dei carichi di famiglia, e applicabile anche nel caso di licenziamento di tutti i dipendenti addetti ad una delle unita produttive gestite dall'impresa, per chiusura dell'unita medesima, salvo che la dislocazione di dette unita in punti lontani del territorio nazionale renda impossibile, per esigenze tecniche connesse a tale situazione, di valutare comparativamente, ai fini della scelta dei lavoratori da licenziare, l'anzianita ed i carichi di famiglia di tutti i dipendenti al servizio dell'impresa medesima. (nella specie, il giudice del merito aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un operatore cinematografico addetto ad una sala di proiezione chiusa per scadenza del contratto di locazione, poiche il datore di lavoro, gestore di altre sale cinematografiche nella medesima citta, presso cui lavoravano dipendenti con minor anzianita e con minori carichi di famiglia del suddetto prestatore d'opera, non aveva dimostrato la concreta esistenza di esigenze tecnico- produttive che giustificassero il licenziamento di quest'ultimo).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 20/12/1950 num. 2, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)