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Sez. 6, Sentenza n. 424 del 05/02/1998 Cc. (dep. 05/03/1998) Rv. 210078 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Udienza - Concetto - Definizione - Unità quotidiana di lavoro - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210078-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

In virtù della disposizione di cui alla seconda parte del capoverso dell'art.38 cod. proc. pen., ad udienza conclusa non è più ricusabile il giudice per il quale la causa di incompatibilità è sorta o è divenuta nota durante l'udienza medesima. Il concetto di udienza corrisponde a quello di unità quotidiana del lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento, che può esaurirsi in una sola udienza ovvero protrarsi per più udienze, sino alla chiusura del dibattimento. A tale definizione del concetto di udienza, del resto, si perviene anche in virtù dell'argomento testuale, specifico, dell'art.477, comma primo, cod. proc. pen., che espressamente prevede, per il dibattimento che non è assolutamente possibile esaurire in una "sola" udienza, che esso venga proseguito in udienze successive nei giorni seguenti; nonché dell'art.486, comma secondo, stesso codice, che pure considera le udienze successive alla prima.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 477 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)