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Sez. 5, Sentenza n. 47015 del 20/10/2004 Cc. (dep. 03/12/2004) Rv. 230199 - 01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - dichiarazione | Causa di ricusazione sorta o divenuta nota nel corso dell'udienza - Obbligo di proposizione della dichiarazione prima che l'udienza abbia termine - Riferibilità del termine all'intero dibattimento nel suo complesso - Esclusione, salvo che trattisi di causa non riconoscibile immediatamente con chiarezza.
Stato
decisa il 2004-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230199-01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - dichiarazione

In tema di ricusazione del giudice, qualora la relativa causa sia sorta o sia divenuta nota durante l'udienza e la dichiarazione, quindi, ai sensi dell'art. 38, comma secondo, seconda parte, cod. proc. pen., debba essere proposta prima che l'udienza abbia termine, deve intendersi per "udienza", secondo il significato proprio dell'espressione, l'unità quotidiana di lavoro e non il dibattimento nel suo complesso, fatta eccezione per il caso in cui trattisi di causa di ricusazione non riconoscibile immediatamente con chiarezza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)