diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 20084 del 28/04/2008 Cc. (dep. 20/05/2008) Rv. 240073 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Causa di ricusazione sorta o divenuta nota nel corso dell'udienza - Obbligo di proposizione della dichiarazione prima che l'udienza abbia termine - Riferibilità del termine all'intero dibattimento - Esclusione - Nozione d'udienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240073-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

In tema di ricusazione del giudice, deve intendersi per "udienza", ai sensi dell'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., l'unità quotidiana di lavoro svolto alla presenza delle parti nel singolo procedimento, che può esaurirsi in una sola udienza ovvero protrarsi per più udienze, fino alla chiusura del dibattimento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta tardiva l'istanza di ricusazione proposta nell'udienza di rinvio, celebrata a seguito della dichiarazione di adesione all'astensione resa dal difensore nel corso della precedente udienza, all'esito di una lunga attività processuale espletata in via preliminare dal giudice per la verifica della regolarità della costituzione della parte civile, ritenuta successivamente scorretta dal ricusante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)