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Sez. 1, Sentenza n. 677 del 12/03/1973 (Rv. 362829 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - RISERVE - OMISSIONE - DECADENZA - FATTO CONTINUATIVO - OBBLIGO DI DENUNCIA - SUSSISTENZA - TEMPESTIVITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1973-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362829-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - RISERVE - OMISSIONE - DECADENZA - FATTO CONTINUATIVO - OBBLIGO DI DENUNCIA - SUSSISTENZA - TEMPESTIVITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il concetto di fatto continuativo non puo giustificare una deroga cosi lata al principio della decadenza per mancata riserva da permettere che l'appaltatore denunci i fatti, sia pure protratti e ripetuti, anche dopo che essi siano ormai cessati, e cio soltanto perche i fatti stessi sono pur sempre destinati a ripercuotersi sul costo globale complessivo. Anche per detti fatti, il momento in cui l'appaltatore ha l'Obbligo di denunciarli va identificato, nelle singole fattispecie, secondo i principi della media diligenza e della buona fede. In base a tale parametro, l'appaltatore ha di regola l'Obbligo di proporre le riserve prescritte dalla legge quando disponga di elementi sufficienti per segnalare all'amministrazione appaltante le cause delle situazioni a lui pregiudizievoli, indicandone, con la maggiore approssimazione possibile, l'Onere economico conseguenziale, sia pure con salvezza di precisarne definitivamente la spesa nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale. (V 830/72, mass n 357009).*

Riferimenti normativi: Legge 25/05/1895 num. 350 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)