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Sez. L, Sentenza n. 3048 del 06/05/1986 (Rv. 446059 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONE LAVORATIVA ECCEDENTE L'ORARIO CONCORDATO NON SUPERIORE AL LIMITE MASSIMO LEGALE - QUALIFICAZIONE COME LAVORO STRAORDINARIO ANCHE AI FINI RETRIBUTIVI - TRASFORMAZIONE IN PRESTAZIONE ED IN RETRIBUZIONE ORDINARIE PER IL CARATTERE CONTINUATIVO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - PATTO AZIENDALE SUL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO PER DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORATORI A CAUSA DI PARTICOLARI ESIGENZE DELLA AZIENDA - TRASFORMAZIONE DEL COMPENSO CORRELATIVO IN RETRIBUZIONE ORDINARIA - CONSEGUENZE - COMPUTABILITÀ PER IL CALCOLO DEI COSIDDETTI ISTITUTI INDIRETTI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446059-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONE LAVORATIVA ECCEDENTE L'ORARIO CONCORDATO NON SUPERIORE AL LIMITE MASSIMO LEGALE - QUALIFICAZIONE COME LAVORO STRAORDINARIO ANCHE AI FINI RETRIBUTIVI - TRASFORMAZIONE IN PRESTAZIONE ED IN RETRIBUZIONE ORDINARIE PER IL CARATTERE CONTINUATIVO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - PATTO AZIENDALE SUL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO PER DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORATORI A CAUSA DI PARTICOLARI ESIGENZE DELLA AZIENDA - TRASFORMAZIONE DEL COMPENSO CORRELATIVO IN RETRIBUZIONE ORDINARIA - CONSEGUENZE - COMPUTABILITÀ PER IL CALCOLO DEI COSIDDETTI ISTITUTI INDIRETTI - NECESSITÀ.*

La prestazione lavorativa eccedente l'orario concordato in Sede di contrattazione sindacale, ma non superiore al limite massimo legale, va qualificata e retribuita come lavoro straordinario e non è sufficiente il carattere continuativo di detta prestazione a trasformare la stessa in prestazione ordinaria ed il relativo compenso in retribuzione normale. Peraltro, ove - secondo un accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità se adeguatamente motivato - risulti rigorosamente provata l'esistenza di un patto aziendale - anche tacito - in forza del quale sia stato concordato, per determinate categorie di lavoratori, un prolungamento del normale orario di lavoro oltre quello contrattualmente stabilito per la generalità dei dipendenti della stessa azienda, per il soddisfacimento di particolari esigenze del datore di lavoro, il compenso per tale prolungamento della prestazione lavorativa, ancorché maggiorato rispetto a quello previsto per le altre ore di lavoro, assume la natura di retribuzione normale e deve essere, conseguentemente, computato nella base per il calcolo delle spettanze dei lavoratori per le ferie, le mensilità aggiuntive, i riposi e le festività e, in genere, per tutti gli altri istituti retributivi indiretti che debbano essere commisurati alla retribuzione normale. (V 4253/85, mass n 441746; (V 3145/85, mass n 440841; (V 2284/85, mass n 440173; (V 1426/85, mass n 439464; (V 1189/85, mass n 439308; (V 1148/85, mass n 439275; (V 620/85, mass n 438831; (V 481/85, mass n 438689; (V 6388/84, mass n 437966; (V 1075/84, mass n 433232).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 3 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)