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Sez. L, Sentenza n. 7136 del 02/12/1986 (Rv. 449215 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIE DEL LAVORATORE PROTRATTASI OLTRE IL PERIODO DI COMPORTO - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - DISCIPLINA EX ARTT. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966, 1256 E 1464 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ART. 2110 COD. CIV. - OPERATIVITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449215-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIE DEL LAVORATORE PROTRATTASI OLTRE IL PERIODO DI COMPORTO - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - DISCIPLINA EX ARTT. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966, 1256 E 1464 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ART. 2110 COD. CIV. - OPERATIVITÀ.*

Il recesso del datore di lavoro per malattia del lavoratore protrattasi oltre il periodo determinato dal contratto collettivo (cosiddetto comporto), non è inquadrabile nell'art.3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, poiché questo non ha innovato rispetto alla disciplina contenuta nell'art. 2110 cod. civ., la quale prevale, come disposizione speciale, sulla disciplina generale della risoluzione del rapporto di lavoro nonché sulla disciplina generale in materia di contratti (in particolare art. 1256, secondo comma, e 1464 cod. civ.), sicché il solo superamento del periodo di comporto costituisce legittima causa di recesso, a prescindere da ogni valutazione degli effetti dell'assenza sull'attività produttiva, sull'organizzazione del lavoro e sul regolare funzionamento della impresa ed a prescindere dalla disciplina sulla impossibilità parziale o temporanea della prestazione, inapplicabile se l'assenza sia contenuta entro i limiti del comporto. (V 1929/85, mass n 439841; (V 2698/84, mass n 434741; (V 4034/83, mass n 428983; (V 4378/81, mass n 415074; (V 2072/80, mass n 405725).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)