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Sez. L, Sentenza n. 4034 del 11/06/1983 (Rv. 428983 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - POTERE DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - CASO DELLA MALATTIA DEL LAVORATORE - NOZIONE - ECCESSIVA MORBILITÀ - INCLUSIONE - CONSEGUENZA - IPOTESI EX ART. 3 DELLA N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ NEL PERIODO DI COMPORTO - ESCLUSIONE - INDETERMINATEZZA DI DETTO PERIODO - RICORSO ALL'EQUITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428983-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - POTERE DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - LIMITI - CASO DELLA MALATTIA DEL LAVORATORE - NOZIONE - ECCESSIVA MORBILITÀ - INCLUSIONE - CONSEGUENZA - IPOTESI EX ART. 3 DELLA N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ NEL PERIODO DI COMPORTO - ESCLUSIONE - INDETERMINATEZZA DI DETTO PERIODO - RICORSO ALL'EQUITÀ - AMMISSIBILITÀ.*

Il caso della malattia del lavoratore, in presenza del quale, a norma dell'art. 2110 cod. civ., il potere di recesso del datore di lavoro può essere esercitato solo dopo il protrarsi della impossibilità della prestazione per il periodo di tempo stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dagli Usi o secondo equità (cosiddetto periodo di comporto) va inteso in senso non limitato alla malattia a carattere unitario e continuativo, ma comprensivo dell'ipotesi di un succedersi di malattie a carattere intermittente o reiterato, ancorché frequenti e discontinue, in relazione ad uno stato di salute malferma (cosiddetta eccessiva morbilità), con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, il datore di lavoro, in pendenza del suddetto periodo, non può provvedere al licenziamento del dipendente ammalato facendo ricorso alla previsione generale dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma deve attendere l'esaurirsi del periodo stesso, che ove non sia altrimenti quantificabile, deve nondimeno essere determinato con ricorso all'equità. (Conf 311/83, mass n 425117; (Conf 4335/81, mass n 415033; (Conf 4232/80, mass n 408107; (Conf 2072/80, mass n 405725).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)