Sez. 3, Sentenza n. 27 del 11/01/1988 (Rv. 456696 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO - DIRITTO DEL CONDUTTORE ALLA PROSECUZIONE, OLTRE LA SCADENZA CONVENZIONALE, DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE NON ABITATIVA NON SOGGETTO A PROROGA IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - RINUNCIABILITÀ.*
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - LOCAZIONE DI IMMOBILE URBANO - DIRITTO DEL CONDUTTORE ALLA PROSECUZIONE, OLTRE LA SCADENZA CONVENZIONALE, DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE NON ABITATIVA NON SOGGETTO A PROROGA IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - RINUNCIABILITÀ.*
In tema di locazione di immobili urbani, la disposizione dell'art. 71 della legge n. 392 del 1978, che prevede a favore del conduttore una prosecuzione, oltre la scadenza convenzionale, del contratto di locazione non abitativa non soggetto a proroga in corso alla data di entrata in vigore di detta legge, pur avendo natura imperativa, non esclude la possibilità per il conduttore, titolare del diritto alla prosecuzione del rapporto, di rinunciarvi, rispettando la scadenza convenzionale del contratto. (Conf 3634/84, mass n 435625; (Conf 1659/82, mass n 419492).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)