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Sez. L, Sentenza n. 3089 del 04/03/2002 (Rv. 552760 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 27 dell'allegato n. 7 del c.c.n.l. 18 luglio 1990 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato prevedente l'"indennità di fessurizzazione".
Stato
decisa il 2002-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552760-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 27 dell'allegato n. 7 del c.c.n.l. 1990/92 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, contemplante un'indennità per lavoratori utilizzati in "turni fessurizzati", aveva accertato - anche sulla base di quanto previsto nell'accordo sul salario del 9 maggio 1990 - la insussistenza di contenuti precettivi concreti nella clausola così come stipulata, in considerazione della incertezza sugli aspetti funzionali dell'indennità e della mancanza di necessarie specificazioni da parte di accordi collettivi in sede locale, nonché della inidoneità dell'avvenuta corresponsione dell'indennità ad alcuni dipendenti a configurare un adempimento ricognitivo di un obbligo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 18/07/1990

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)