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Sez. 5, Sentenza n. 23361 del 30/10/2006 (Rv. 593673 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi - Imputazione all'esercizio di competenza - Condizioni - Certezza e determinabilità - Provvigioni subordinate al buon fine delle prestazioni - Imputabilità all'esercizio di competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593673-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, l'art. 75, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, disponendo che i ricavi ed i costi di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare vanno imputati all'esercizio in cui si verificano tali condizioni, esclude la deducibilità di provvigioni non ancora certe e determinate nella loro debenza e nel loro ammontare, in quanto contrattualmente condizionate al buon fine delle prestazioni, non ricorrendo, fino al momento in cui dette prestazioni non siano ultimate effettivamente, il requisito della certezza, normativamente prescritto ai fini dell'imputabilità ai costi di esercizio.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Cod. Civ. art. 1748

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)