Sez. 2, Sentenza n. 3379 del 15/02/2007 (Rv. 594734 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | In genere.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA
In tema di azione revocatoria ordinaria, la posizione del creditore ha natura di diritto potestativo, al quale pertanto non corrisponde l'obbligo di un soggetto a una prestazione una la mera posizione di soggezione all'iniziativa altrui; ne consegue che non è configurabile l'esistenza di un atto interruttivo del decorso della prescrizione diverso dalla domanda giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)