Sez. 3, Sentenza n. 8168 del 22/07/1991 (Rv. 473273 - 01)
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Surrogazione legale dell'assicuratore | Giudizio promosso dal danneggiato in un incidente stradale contro il danneggiante ed il suo assicuratore - Surrogazione o cessione dell'intero o di parte del credito risarcitorio - Qualità di successione a titolo particolare del surrogante o cessionario - Eccezioni opponibili al surrogato o cedente.
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Surrogazione legale dell'assicuratore
Qualora, nel corso del giudizio promosso dal danneggiato in incidente stradale contro il danneggiante ed il suo assicuratore, si verifichi, per l'intero credito risarcitorio o per una parte di esso, surrogazione ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., ovvero cessione, ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., il surrogante o cessionario si pone nella qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, e, come tale, resta soggetto alle stesse eccezioni opponibili al surrogato o cedente, incluse le eccezioni processuali, come quella d'improponibilità della domanda per difetto della preventiva richiesta stragiudiziale contemplata dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)