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Sez. 3, Sentenza n. 14746 del 14/11/2000 (Rv. 541669 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Condizione di proponibilità dell'azione - Configurabilità - Avvenuto adempimento - Rivalsa dell'assicuratore sociale - Reviviscenza della condizione di proponibilità a suo carico - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541669-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE

L'ente gestore dell'assicurazione sociale (INAIL) che intervenga nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile automobilistica per conseguire ai sensi dell'art.28 della legge 990/69 il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato, non può giovarsi dell'avvenuto adempimento da parte del danneggiato della formalità prevista dall'art.22 legge cit. e non è perciò tenuto all'osservanza di un ulteriore "spatium deliberandi" di 60 giorni dalla richiesta della prestazione previsto dalla norma citata a favore dell'assicuratore (Vedi Corte Cost. n. 319/89).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)