Sez. 3, Sentenza n. 18223 del 28/11/2003 (Rv. 568519 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE | Assicurazione della merce trasportata - Contratto "per conto di chi spetta" - Opponibilità al cessionario del contratto di tutte le eccezioni opponibili al cedente - Grave negligenza del cedente - Conseguenze - Perdita del diritto all'indennizzo in capo al cessionario - Fattispecie.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE
In riferimento al contratto di assicurazione di cose, il cessionario dei diritti derivanti dal contratto viene a trovarsi nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato, nei confronti della società assicuratrice, il cedente, e quindi gli sono opponibili tutte le eccezioni opponibili al cedente; ne consegue che se il cedente si rende responsabile di negligenze tali da provocare l'inoperatività della garanzia assicurativa, nessun indennizzo assicurativo spetterà al cessionario.(Nel caso di specie, in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il diritto all'indennizzo in capo alla ditta proprietaria di merci vendute "contro documenti", che le aveva assicurate dai rischi del trasporto con assicurazione "per conto di chi spetta", per l'irregolarità del comportamento del destinatario della merce, che l'aveva lasciata a lungo nel luogo di destinazione, incustodita, prima di andarla a ritirare constatando l'avvenuto furto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 1694
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)