Sez. 3, Sentenza n. 4716 del 22/07/1981 (Rv. 415451 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - AGGRAVAMENTO DELLA NECESSITA - NUCLEO FAMILIARE DEL LOCATORE - ACCRESCIUTE ESIGENZE DETERMINANTI L'INTOLLERABILITA DELLO STATO DI DISAGIO GIA SUSSISTENTE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA - PREVEDIBILITA DELL'AGGRAVAMENTO - ININFLUENZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - AGGRAVAMENTO DELLA NECESSITA - NUCLEO FAMILIARE DEL LOCATORE - ACCRESCIUTE ESIGENZE DETERMINANTI L'INTOLLERABILITA DELLO STATO DI DISAGIO GIA SUSSISTENTE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - RILEVANZA - PREVEDIBILITA DELL'AGGRAVAMENTO - ININFLUENZA.*
L'urgente ed improrogabile necessita che legittima la cessazione della proroga legale della locazione, ai sensi dell'art 4 della legge 23 maggio 1950 n 253, puo sussistere anche in relazione ad uno stato di disagio contemporaneo alla Costituzione del rapporto, ma che si sia aggravato in modo da divenire intollerabile, come nel caso di accresciute esigenze del nucleo familiare del locatore senza che al riguardo possa rilevare la sua prevedibilita, restando preminente la effettiva sussistenza al momento della decisione. (V 687/79, mass n 396846; (V 4293/78, mass n 393956; (V 1581/78, mass n 390977).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)